Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued a lack of reasoning in the lower court's judgment regarding attempted aggravated theft. The court ruled that this defect does not fall within the limited grounds for cassation appeals permitted under the new procedural law, which restricts appeals to specific issues like the defendant's will or legal qualification errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds; defects in reasoning are excluded, rendering such appeals inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIAH OUSSAMA ( CUI 05L5UDN ) nato il 01/11/1995 avverso la sentenza del 31/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di furto aggravato tentato. L'esponente deduce vizio di mancanza di motivazione.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, cc. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Roma, 30 settembre 2025 Il onsiglier estensore Il Pres nte L redana M ccichè Ugo