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Ordinanza — n. 35383/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merit-based challenges to factual findings on theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim regarding the violation of law and lack of reasoning. The appellant argued that the appellate court's finding of guilt for snatching in court was unconvincing, yet the court determined such arguments fall within the exclusive domain of the trial judge's fact-finding powers. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was binding and inspecable in cassation, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of evidence or the factual reconstruction of events, reserving such powers exclusively to the court of first instance and appeal, provided the lower court's decision is supported by adequate and exhaustive reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit-based challenges factual findings review evidence evaluation powers snatching charge conviction falsa dichiarazione della parte sufficienza della testimonianza deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - Clarke
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 - De Vita
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOULFAIDA AMINE nato il 16/10/1995 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.11 ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 15 maggio 2025 con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria che lo ha condannato per il reato di furto con strappo. L'esponente lamenta, con unico motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto si basa su censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa valutazione delle prove. Lamenta invero il ricorrente che non sarebbe convincente il riconoscimento dell'imputato quale autore del furto compiuto in aula dal teste Naso. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La Corte, con motivazione esaustiva e non illogica, considera che l'imputato era stato riconosciuto anche dalla persona offesa che lo aveva visto alla fermata dell'autobus, luogo in cui le era stata sottratta la borsa, dando ampio conto del compendio probatorio esaminato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Cpnsigliere estensore DEPOSITATA Il Prèsi ente