Italian Court dismisses appeal claiming voluntary discontinuance of burglary due to third-party arrival.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated burglary. The appellant argued that the crime ceased due to voluntary discontinuance after third parties arrived, but the court found this caused by external factors beyond his control. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 c.p.; Art. 53 c.p.: Voluntary discontinuance requires a spontaneous choice by the agent to abandon the criminal conduct, excluding situations where the cessation is necessitated by independent external causes such as the arrival of third parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MARIANO nato a REGGIO CALABRIA il 24/04/1970 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'8 maggio 2025 che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato in abitazione. Con unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge per insussistenza del reato in quanto l'azione si era interrotta per desistenza volontaria dell'agente.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Applicando principi giurisprudenziali consolidati, la motivazione della Corte territoriale sottolinea infatti che il ricorrente, dopo aver forzato la porta di ingresso ed essere entrato nell'abitazione, se ne era allontanato a causa del sopraggiungere di terze persone. In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3 - , n. 17518 del 28/11/2018, Rv. 275647 - 01; Sez. 2- n. 3793 del 11/09/2019, — Rv. 277969 - --- 01; Sez. 1 - , n. 13104 del 13/12/2024, Rv. 287875 - 01). La Corte dà dunque atto che la decisione di interrompere l'azione, causata dal sopraggiungere di terzi in loco, non era riconducibile ad una spontanea decisione dell'imputato.
4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore 11 President