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Ordinanza — n. 35381/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction regarding mental state, restitution, and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35381/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Vigliarolo's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued for a total mental defect, mitigation for returning the stolen bicycle, and a different recidivism balancing test. The court rejected these claims as they were either already decided by lower courts, legally unfounded regarding damage assessment, or constituted an unreviewable exercise of the trial judge's fact-finding power.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals against judgments on matters of fact or discretionary balancing of aggravating and mitigating circumstances are inadmissible unless the lower court's reasoning is manifestly illogical or lacks congruence with the evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated theft conviction mental capacity assessment recidivism balancing test discretionary sentencing review vizio di procedura rigetto provvisorio dell'opposizione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62 n.4 c.p.
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e n.6, dal momento che l'imputato aveva restituito la bicicletta sottratta;
Art. 62 n.6 c.p.
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e n.6, dal momento che l'imputato aveva restituito la bicicletta sottratta;
Art. 133 c.p.
Deve infine rilevarsi che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Deve infine rilevarsi che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019
Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017
274996 - 02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, Rv.
Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003
il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi ( Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003, Rv.
Sez. U - n. 42124 del 27/06/2024
228551 - 01; Sez. U - n. 42124 del 27/06/2024, Rv.
Sez. 2 - n. 17346 del 28/03/2024
Sez. 2 - n. 9535 del 11/02/2022
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati ( ex multis, Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIAROLO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 30/08/1974 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria dell'8 maggio 2025 con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria che lo ha condannato per il reato di furto aggravato. Il ricorrente lamenta, con tre motivi di ricorso:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio totale di mente , anziché parziale, e al mancato rinnovo o integrazione della perizia;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 e n.6, dal momento che l'imputato aveva restituito la bicicletta sottratta;

3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva e al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, applicate in regime di equivalenza e non di prevalenza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. La Corte di appello ha richiamato le risultanze della perizia espletata in giudizio, che aveva concluso per la sussistenza della capacità dell'imputato di rendersi conto della antigiuridicità del proprio comportamento, pur in presenza di un disturbo della personalità. La censura del ricorrente attiene alla mancata valorizzazione di uno stato di ebbrezza cronica a proposito del quale la Corte territoriale ha congruamente argomentato, rilevando che detto stato non risultava né dagli atti né dall'esame del perito, le cui convincenti argomentazioni non erano state validamente messe in discussione sotto il profilo scientifico.

Si tratta di motivazione esauriente, aderente agli atti e non manifestamente illogica, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. E' poi consolidato il principio secondo cui la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado dì decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 - 02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, Rv. 273653 - 01). 2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi ( Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003, Rv. 228551 - 01; Sez. U - n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 - 03), ed osservando quindi che la restituzione era circostanza ininfluente, trattandosi di bene di valore non certamente irrisorio.

Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 la Corte ha applicato il principio, altrettanto pacifico, secondo cui ii fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2 - , n. 17346 del 28/03/2024, Rv. 286329 - 01; Sez. 2 - , n. 9535 del 11/02/2022, Rv. 282793 - 01). 2.3 Venendo al terzo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, gravato da ben 12 precedenti penali anche nel settore dei reati contro il patrimonio (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Deve infine rilevarsi che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati ( ex multis, Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, richiamano l'assenza di ulteriori ragioni di mitigazione della pena, anche in considerazione della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e particolarmente incline alla trasgressione dei precetti.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 30 settembre 2025