Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35380/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation regarding victim recognition and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision lacked specific motivation regarding the victim's recognition and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a formal examination of surveillance footage and resipiscence, but the court affirmed that police identification based on video frames constitutes valid atypical evidence requiring only credibility assessment. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's decision lacks specific motivation on the contested points, provided no fault exists in determining this inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of specific motivation atypical evidence victim recognition generic mitigating circumstances procedural costs police identification responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012
271041 - 01; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv.
Sez. F - n. 37012 del 29/08/2019
Sez. F - n. 37012 del 29/08/2019, Rv.
Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023
Sez. 2 - n. 27547 del 10/05/2019
In proposito, i giudici di merito hanno richiamato, in maniera non illogica e conforme ai principi, la assoluta assenza di resipiscenza da parte dell'imputato (Sez. 2 - n. 27547 del 10/05/2019, Rv.
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
276108 - 01) e altresì l' assenza di positivi elementi da valorizzare al riguardo ( ex multis Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASIATICO SALVATORE GINO nato a CATANIA il 18/12/1984 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; i_

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Asiatico Salvatore Gino ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania che l'ha dichiarato responsabile del reato di furto aggravato. Il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione della sentenza in relazione alla censura proposta in appello relativa al mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa; lamenta inoltre vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale dà atto che l'imputato era stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria sulla base dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza. E' invero principio consolidato che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 - 01; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910 - 01;

Sez. F - n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635). Ne discende, dunque, che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova e, quindi, anche dalle ricognizioni non formali. E, da ultimo, questa Corte ha precisato che il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore di PG che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023 Rv. 285160-01: in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi).

Manifestamente infondato è il motivo inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In proposito, i giudici di merito hanno richiamato, in maniera non illogica e conforme ai principi, la assoluta assenza di resipiscenza da parte dell'imputato (Sez. 2 - n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 - 01) e altresì l' assenza di positivi elementi da valorizzare al riguardo ( ex multis Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Copsigliere estensor