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Ordinanza — n. 35379/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for attempted aggravated theft due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35379/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted aggravated theft based on a plea agreement, arguing violations of law and reasoning. The court ruled that issues regarding the plea's formation, prosecutor consent, and sentencing conditions were already waived or excluded from review under the specific procedural rules governing plea bargains.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless grounds concern the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent content of the judge's ruling.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Inadmissible Recourse Attempted Aggravated Theft Waiver of Grounds testimonianza della vittima deposizione inattendibile testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Carcagnolo Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
art. 599 bis cod. proc. pen
Carcagnolo Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01
Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01
278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCAGNOLO DOMENICO nato a CATANIA il 02/11/1977 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Carcagnolo Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania che lo ha condannato per furto aggravato tentato. A motivo del ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità penale.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( cfr. Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidenti'