Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for attempted aggravated theft due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted aggravated theft based on a plea agreement, arguing violations of law and reasoning. The court ruled that issues regarding the plea's formation, prosecutor consent, and sentencing conditions were already waived or excluded from review under the specific procedural rules governing plea bargains.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless grounds concern the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent content of the judge's ruling.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCAGNOLO DOMENICO nato a CATANIA il 02/11/1977 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Carcagnolo Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania che lo ha condannato per furto aggravato tentato. A motivo del ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità penale.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( cfr. Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidenti'