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Ordinanza — n. 35378/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for theft of public service property as an official action offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35378/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Domenico Colorisi inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments. The appellant challenged a lower court conviction for theft involving property destined for public service, arguing issues regarding prosecutorial requirements and sentencing. The court rejected these claims because the offense falls under official action provisions and the appeal failed to substantively address the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 624, Art. 625 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic grounds or lacking specific correlation with the contested decision are inadmissible, and theft of public service property is procedible ex officio.

Parole chiave

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theft public service official action offense inadmissible appeal generic grounds procedural penalty risarcimento per atto illecito marchi di colore domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art.
Art. 625 cod. pen.
prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024
Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv.
Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013
richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLORISI DOMENICO nato a ROGHUDI il 13/10/1948 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in che aveva condannato Colorisi Domenico per il reato di cui agli articoli 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

2. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza della querela quale condizione di procedibilità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Quanto al primo motivo, la tesi prospettata risulta in palese contrasto con il dato normativo. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 per essere commesso su cosa destinata a pubblico servizio, così come contestato nel caso di specie (cfr. Sez. 5 - , n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 01; Sez. 5 - , n. 37142 del 12/06/2024 Rv. 287060 - 01).

5. Il secondo motivo è del tutto generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01).

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 30 settembre 2025.