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Ordinanza — n. 35375/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35375/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 20/2/2025 la Corte di appello di Roma ha condannato il ricorrente in epigrafe per furto consumato ai danni dell'ex moglie che aveva presentato querela. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35375/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza in dubio pro debitore testimone anonimo accusa deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA ANTONINO nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 09/05/1950 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza del 20/2/2025 la Corte di appello di Roma ha condannato il ricorrente in epigrafe per furto consumato ai danni dell'ex moglie che aveva presentato querela.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza. In particolare, deduceva che non si era tenuto conto dell'avvenuto scioglimento della comunione e comunque del mancato accertamento della proprietà dei beni.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è rilevato che la materiale apprensione della chiave della cassaforte ove erano custoditi i monili di proprietà esclusiva della querelante costituiva impossessamento dei preziosi ivi contenuti. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

5. La inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione, non costituendosi il rapporto processuale (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001,Rv. 219531 - 01).

6. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il consigliee estensore „ Il Presi