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Ordinanza — n. 35374/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on burglary conviction, upholding absorption of burglary tools into theft charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Casamento Lorenzo and Mineo Jonathan inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the crime of using burglary tools should not be absorbed into the theft charge and challenged the sentencing regarding recidivism and penalty calculation. The court rejected these claims, affirming that the tools were not used for the theft and that the lower court correctly applied legal principles on absorption and sentencing discretion.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of using burglary tools is absorbed into aggravated theft only if the tools were strictly connected to the theft act; otherwise, the tools' possession constitutes a separate offense, and appeals on this ground are inadmissible if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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burglary tools absorption aggravated theft conviction recidivism application penalty calculation discretion inadmissible appeal esame di cassazione mancata prova di parzialità lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
Casamento Lorenzo e Mineo Jonathan hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato, in continuazione con il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 707 cod. pen
Casamento Lorenzo e Mineo Jonathan hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato, in continuazione con il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 - n. 5731 del 02/10/2019
Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015
Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, Rv.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASAMENTO LORENZO nato a PALERMO il 02/11/1991 MINEO JONATHAN nato a PALERMO il 20/08/1998 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Casamento Lorenzo e Mineo Jonathan hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato, in continuazione con il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Con unico motivo il Casamento lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato assorbimento del reato di cui all'art.707 cod. pen. nel reato di furto. Il Mineo, con il primo motivo, deduce violazione di legge per il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 707 cod. pen. nel reato di furto; con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione relativamente alla applicazione della recidiva; con il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena, non essendo state applicate le già concesse attenuanti generiche in regime di prevalenza.

2. I ricorsi sono inammissibili.

3. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, meramente reiterativo della doglianza proposta in appello, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art.707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione (Sez. 2 - n. 5731 del 02/10/2019, Rv. 278371 - 02;

Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, Rv. 265585 - 01). I giudici di merito hanno rilevato, con argomentazioni aderenti alle risultanze istruttorie, congrue e non illogiche, che nel caso di specie l'ingresso nell'abitazione ove era avvenuto il furto era avvenuto mediante la rottura del vetro della finestra, senza alcun altro segno di effrazione, e quindi non mediante l'utilizzo del cospicuo compendio di arnesi da scasso rinvenuto nella vettura degli imputati. Relativamente al secondo e terzo motivo del ricorso Mineo, si osserva che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del ricorrente, gravato da precedenti penali risalenti ad epoca recente, sì da rivelare, con la condotta in esame, una più spiccata propensione per l'illegalità (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Infine, in ordine alla dosimetria della pena, giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv. 24 5596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata, pari ad anni due, mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa è ampiamente al di sotto del medio edittale.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere es