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Ordinanza — n. 35373/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft conviction citing established judicial discretion and procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for aggravated theft against Valentina Giuliano. The court held that the lower courts correctly determined the crime was consummated when the stolen money left the victim's control, despite the victim's immediate recovery. Furthermore, the court affirmed the lower court's discretion in sentencing and applying recidivism, finding no legal error in their reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging factual reconstructions or sentencing discretion regarding consummated theft and recidivism are inadmissible if the lower court's reasoning is not illogical and respects established jurisprudence.

Parole chiave

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aggravated theft consummation of crime recidivism application sentencing discretion inadmissible appeal judicial motivation procedural costs reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022
Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO VALENTINA nato a NAPOLI il 10/03/1994 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Giuliano Valentina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato. Con i motivi di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale; violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla insussistenza della consumazione del reato essendo invece configurabile il tentativo;violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva ed alla dosimetria della pena, non essendo state applicate le già concesse attenuanti generiche nella massima estensione o in regime di prevalenza.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il primo motivo, reiterativo della doglianza proposta in appello, si sostanzia in inammissibili censure attinenti alla ricostruzione dei fatti ed alle valutazioni dei giudici di merito, che non presentano alcuna illogicità ( in particolare,i giudici di merito sottolineano che la ricorrente, vista allontanarsi dal centro commerciale immediatamente dopo il furto, sapeva dove si trovava la refurtiva e che, alla vista del vigilante, aveva reinserito le banconote nel portafogli della persona offesa). Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale, applicando principi giurisprudenziali consolidati, rileva che il compendio delittuoso era uscito completamente dalla sfera di controllo della persona offes che pertanto il furto si era pienamente consumato.

Invero, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544; Sez. 4 - n. 11683 del 27/11/2018, Rv. 275278 - 01).Relativamente a terzo e quarto motivo, si osserva che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere della Giuliano ( gravata da precedenti per furto e sottoposta a misura cautelare) nel settore dei reati contro il patrimonio (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464),Infine, in ordine alla dosimetria della pena, giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv. 24 5596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata, pari a mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 180 di multa è ampiamente al di sotto del medio edittale. Inoltre, la Corte territoriale sottolinea la negativa personalità dell'imputata, gravata da diverse condanne irrevocabili, che aveva commesso il reato mentre era sottoposta a misura cautelare per fatto analogo, ponendo in essere una condotta non occasionale e rivelando una dedizione all'agire criminale.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il C ns