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Ordinanza — n. 35371/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; minor drug possession conviction upheld due to lack of marginal profit intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for minor drug possession. The appellant argued that the mitigating circumstance for marginal profit should apply because no toxicological analysis proved multiple doses could be derived from the seized quantity. The court rejected this, noting that the possession of two precision scales and significant cash indicated a profit-seeking intent beyond mere marginal gain. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: The mitigating circumstance for marginal profit applies to drug trafficking only when the overall conduct shows a marginal profit purpose and each episode causes a minor harmful event, excluding cases where the scale of possession and financial resources reveal a broader profit-seeking intent.

Parole chiave

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minor drug possession marginal profit intent mitigating circumstance inadmissible appeal drug trafficking scale procedural costs Cassation inadmissibility notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024
Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017
Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI CARRI MICHELE nato a BENEVENTO il 30/07/1962 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Delli Carri Michele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe che, pronunciando su rinvio della Terza sezione di questa Corte di legittimità, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di GUP del Tribunale di Benevento che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen ( questione riesaminata a seguito del giudizio di rinvio, in ragione delle pronuncia a Sezioni Unite che ha affermato la compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. con la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 DPR 309/1990).

Secondo il ricorrente, non essendosi svolte analisi tossicologiche sulla sostanza ( circostanza di cui dà atto la sentenza impugnata)/ non era possibile affermare che dal quantitativo di sostanza di possesso dell'imputato si sarebbero potute ricavare molteplici dosi. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità. l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3 - ,n. 10234 del 25/01/2024 Rv. 286034 - 01;

Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Rv. 270571 - 01). La Corte, con considerazioni non illogiche, ha ritenuto che, anche in assenza di analisi in ordine al preciso numero di dosi ricavabili, il quantitativo di cocaina ( oltre 12 grammi) non era irrisorio, nonché ha considerato la insidiosità della condotta del ricorrente, dedito allo smercio dello stupefacente sul mercato, come rivelato dal possesso di due bilancini di precisione e dalla disponibilità di somme non esigue di denaro.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali -L della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr