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Ordinanza — n. 35370/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft of electricity, upholding conviction for unauthorized connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35370/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Murò Stefana inadmissible, confirming her conviction for theft of electricity and unauthorized connection. The appellant argued for a quashing of the verdict based on lack of a formal complaint, mental capacity issues, and lack of personal involvement in the act. The court rejected these claims, citing that the aggravated theft of electricity is prosecutable ex officio and that the principle of personal responsibility applies to those who knowingly benefit from such connections, regardless of who physically made them.

Regesto Legislator

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Art. 624, Art. 625 n. 7 cod. pen.; The theft of electricity aggravated by unauthorized connection is prosecutable ex officio, and criminal liability attaches to the person who knowingly benefits from the connection, even if performed by third parties.

Parole chiave

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theft of electricity unauthorized connection prosecution ex officio personal responsibility mental capacity defense criminal appeal Cassazione deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024
Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021
Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020
281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURO' STEFANA nato a PALERMO il 19/08/1956 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in che aveva condannato Murò Stefana per il reato di cui agli articoli 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

2. Ricorre per Cassazione l'imputata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza della querela quale condizione di procedibilità; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio di mente, accertato dalla perizia disposta in primo grado; vizio di violazione di legge con riferimento al principio della personalità della responsabilità penale, avendo i giudici di merito condannato l'imputata in mancanza di prova del fatto che questa fosse l'autrice dell'allaccio abusivo.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Quanto al primo motivo, la tesi prospettata risulta in palese contrasto con il dato normativo. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 cir, così come nel caso di specie. In materia di furto di energia elettrica, la Corte di legittimità ha più volte statuito che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica": (cfr. Sez. 5 - , n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 - 01; Sez. 5 - , n. 37142 del 12/06/2024 Rv. 287060 - 01).

5. Il secondo motivo è riproduttivo della medesima doglianza proposta in appello nonché aspecifico, poiché non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale che richiamano le conclusioni della disposta perizia medico - legale sulla persona dell'imputata, secondo cui quest'ultima non aveva perso la capacità di intendere e di volere e, pertanto, le poteva essere attribuita la piena consapevolezza e volontà dell'azione criminosa.

6. Quanto, infine, ai motivi relativi alla riconducibilità dell'allaccio abusivo all'azione della ricorrente, la Corte di merito fa corretto riferimento ai principi più volte reiterati da questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438). I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando le ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l'imputata avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di trarne profitto economico. Rileva, in particolare, il fatto che l'appartamento della ricorrente fosse servito dalla energia elettrica erogata dal contatore manomesso, e pertanto, solo il beneficiario dell'energia elettrica indebitamente sottratta alla rete pubblica avrebbe potuto realizzare personalmente ovvero per mezzo altrui l'allaccio abusivo alla rete.

7. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 30