Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding poor surveillance image quality in theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision lacked no merit. The appellant argued the trial court failed to address the poor quality of surveillance images used to identify him for aggravated theft. The court rejected this, citing established precedent that photographic identification relies on the credibility of the police officer's testimony rather than the image quality itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's decision is not arbitrary, as the reliability of photographic identification by police depends on the officer's testimony, not image quality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI ALESSANDRO nato a MARSALA il 14/01/1983 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Crimi Alessandro ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala che l'ha dichiarato responsabile del reato di furto aggravato. Il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione della sentenza, in relazione alla censura proposta in appello relativa alla pessima qualità delle immagini delle telecamere di video sorveglianza che avrebbero reso impossibile il riconoscimento da parte della Polizia Giudiziaria. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.E' invero principio consolidato che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041 - 01;
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910 - 01; Sez. F - n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635). E, da ultimo, questa Corte ha precisato che il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160 -01: in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così