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Ordinanza — n. 35363/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming Art. 131-bis Code of Penal Law was not applied to exclude criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied Article 131-bis of the Penal Code to exclude criminal liability. The appellant argued for a violation of law, but the court emphasized that assessing the mitigating circumstances requires a complex, case-specific evaluation of the offender's conduct, culpability, and the damage caused. Since the first-instance judgment provided sufficient reasoning based on the defendant's cunning and prior arrests, the Court of Cassation found no grounds for intervention.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, cod. pen.; The assessment of the mitigating circumstances provided for in Article 131-bis of the Penal Code requires a complex, case-specific evaluation of the offender's conduct, culpability, and the damage caused, which falls within the discretionary power of the court of first instance and cannot be reviewed by the Court of Cassation unless the reasoning is lacking or manifestly illogical.

Parole chiave

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exclusion of criminal liability Art. 131-bis Penal Code tenuità della condotta discretionary power of first instance inadmissibility of appeal complex factual evaluation cunning and deceit procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARA ORELLANA BASTIAN IGNACIO nato il 22/01/1997 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Jara Orellana Bastian Ignacio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge per mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività, le modalità particolarmente insidiose della condotta, perpetrata con particolare astuzia a danno di una turista straniera lontana dal suo paese di origine.

L'argomentazione secondo cui l'Orellana, in un breve arco temporale, era stato arrestato per tre volte in flagranza per tentato furto con destrezza anteriormente alla commissione dei fatti per cui processo, se non vale a connotare l'abitualità del reato, vale ad apprezzare la peculiare abilità dell'imputato, dimostrata anche nel compimento del reato per cui si procede.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Co siglie e estenso