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Ordinanza — n. 35356/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning in aggravated theft sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35356/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Arminio Bernardo inadmissible due to the generic nature of his complaints regarding the lack of reasoning in the second-instance judgment. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and the sentence length, but the court found his arguments failed to specifically correlate with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Art. 133, 69 cod. pen.: An appeal based on a generic lack of reasoning is inadmissible if it fails to specify the correlation between the contested decision's arguments and the grounds of the appeal, as the court of merit exercises discretionary sentencing power.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of reasoning aggravated theft sentencing discretion inadmissible appeal Italian criminal law costs and fine accertamento arbitrario dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
E' acquisito che, in tema di dosimetria della pena il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
Art. 69 cod. pen.
133 cod.pen., assunto a parametro di valutazione anche ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
art. 133 cod.pen
art. 69 cod.pen
133 cod.pen., assunto a parametro di valutazione anche ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754), con riferimento al giudizio di bilanciamento, cfr.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01, Sez.
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450
245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01).È dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione e il giudizio di bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie.
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dellA ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMINIO BERNARDO nato a PARTINICO il 12/05/1967 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata il 06.12.2023 che aveva condannato Arminio Bernardo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di mancanza assoluta di motivazione in riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico e alla dosimetria della pena.

1. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Va comunque rilevato che non ricorre alcun vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, poiché i giudici di merito confermano l'entità della pena comminata dal Tribunale alla luce del richiamo alla gravità del fatto ex art. 133 cod.pen., assunto a parametro di valutazione anche ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. E' acquisito che, in tema di dosimetria della pena il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754), con riferimento al giudizio di bilanciamento, cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01).È dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione e il giudizio di bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie.

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dellA ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il Consigliere este