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Ordinanza — n. 35355/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35355/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35355/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata il 12 ottobre 2021, che aveva condannato Billeri Giuseppa alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa per il reato di cui agli articoli 624 e 625 n.2 e n.7 cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 54 cod.pen, art. 133 cod.pen, art. 69 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35355/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della esimente di cui all'art. 54 cod.pen.; con il secondo motivo, vizio di motivazione per mancato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate e sulla recidiva.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali testimone a carico capacità di stare in giudizio perseguimento penale per diffamazione atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod.pen
La Corte palermitana, con motivazione logica e lineare, esclude la configurazione nel caso di specie della esimente di cui all'art. 54 cod.
art. 133 cod.pen
art. 69 cod.pen
133 cod.pen., assunto a parametro di valutazione anche ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLERI GIUSEPPA nato a CORLEONE il 18/08/1955 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata il 12 ottobre 2021, che aveva condannato Billeri Giuseppa alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa per il reato di cui agli articoli 624 e 625 n.2 e n.7 cod.pen.

2. L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della esimente di cui all'art. 54 cod.pen.; con il secondo motivo, vizio di motivazione per mancato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate e sulla recidiva.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte palermitana, con motivazione logica e lineare, esclude la configurazione nel caso di specie della esimente di cui all'art. 54 cod. pen., poiché lo stato di indigenza non costituisce.59 elemento idoneo ad integrare l'ipotesi dello stato di necessità per mancanza dei requisiti richiesti dalla norma con riferimento all'attualità ed inevitabilità del pericolo (fol.4). La pronuncia è conforme ai principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez.3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez.5, n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888).

4. Stesse considerazioni si impongono riguardo al secondo motivo (fol. 4). Il giudizio della Corte territoriale non presenta fratture logiche in punto di determinazione della pena, poiché i giudici di merito confermano l'entità della pena comminata dal Tribunale, alla luce del richiamo alla gravità del fatto ex art. 133 cod.pen., assunto a parametro di valutazione anche ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. In tema di dosimetria della pena va ricordato che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754), con riferimento al giudizio di bilanciamento, cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01).È dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione e il giudizio di bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 30 s