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Ordinanza — n. 35351/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal on aggravated theft recidivism and sentencing motivation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sebastiano Mazzocca's appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of aggravated theft liability. The appellant argued for a violation of law regarding recidivism application and a lack of motivation in sentencing, but the court found the territorial court adequately addressed the defendant's criminal capacity and integrated the missing sentencing rationale. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The Court of Cassation may integrate the motivation of the first-instance judgment regarding sentencing calculations, and an appeal based on alleged lack of motivation regarding recidivism is inadmissible if the lower court adequately assessed the offender's criminal capacity.

Parole chiave

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aggravated theft liability recidivism application sentencing motivation judicial integration power inadmissible appeal registrazione clandestina di conversazioni testimonianza della vittima inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Sez. 3 - n. 9695 del 09/01/2024
Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008
Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCA SEBASTIANO nato a CATANIA il 15/11/1994 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Mazzocca Sebastiano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata in punto di responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che lo ha dichiarato responsabile di furto aggravato. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva e nullità della sentenza per mancanza di motivazione del giudice di primo grado in ordine alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, gravato da un precedente in materia di stupefacenti al momento della commissione del reato per cui si procede, non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, avendo commesso ben due furti nella medesima giornata, così mettendo in luce una (eljt-opensione a delinquere, dimostrata anche dalla pendenza di ulteriori procedimenti per furto a suo carico.

Quanto al motivo inerente alla mancanza di motivazione in punto di pena da parte del primo giudice, la Corte territoriale ha ribadito il consolidato principio per cui, in assenza di motivazione del giudice di primo grado, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 3 - n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029 - 01;

Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend