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Ordinanza — n. 35350/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding consummation of theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already rejected by the appellate court without providing new specific arguments. The lower courts correctly determined that the theft was consummated when the stolen goods left the victim's control and were taken by the defendant's vehicle. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of grievances already disallowed in the appellate judgment without offering a specific, reasoned critique of the legal application.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation theft consummation doctrine reiteration of grievances appellate court review delitto contro l'ambiente oltraggio alla corte responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINGALE ORAZIO nato a CATANIA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato. Con i motivi di ricorso lamenta violazione di legge per insussistenza della consumazione del reato essendo invece configurabile il tentativo.

2. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01).

3. Applicando principi giurisprudenziali consolidati, la motivazione della Corte territoriale sottolinea infatti che;compendio delittuoso era uscito completamente dalla sfera di controllo della persona offesa, allorquando l' imputato si era allontanato a bordo dell'autovettura, portando con sé la refurtiva, dandosi alla fuga per essere poi tempestivamente fermato dalle forze dell'ordine. Va quindi ribadito che il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (ex multis, Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il C9nsigliere estensore Il Presid