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Ordinanza — n. 35349/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drunk driving conviction due to lack of evidence on driver's responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Alberto Cellucci's appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's conviction for driving under the influence. The lower court found Cellucci guilty based on positive alcohol tests exceeding 1.5 g/L and his position as the driver at the scene, rejecting his claim of insufficient evidence. The Court ruled that the burden of proof rests on the defendant to challenge the validity of the breathalyzer results, a burden not met by the mere passage of time between driving and testing.

Regesto Legislator

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Art. 186, commi 2, lett. c) e 2 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 616 cod. proc. pen.: In cases of driving while intoxicated, the burden of proof regarding the validity of the instrumental alcohol test falls on the accused, who must demonstrate circumstances that would deprive the test of its probative value, as the mere time interval between the last act of driving and the test does not constitute such a circumstance.

Parole chiave

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driving under influence alcohol test validity burden of proof probative value inadmissible appeal criminal liability drunk driving conviction accuse di abuso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, commi 2, lett. c) e 2 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716
Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725
Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLUCCI ALBERTO nato a VELLETRI il 11/06/1977 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

a.. Cc.. seyek,Art22 indicata in iorafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri pronunciata in data 8 aprile 2024, ha sostituito la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno con la revoca della patente di guida, e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Cellucci Alberto per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

c) e 2 bis D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata prova circa la responsabilità penale a suo carico.

3. Il motivo è generico nonché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito (pag. 2 e 3). La Corte di appello, con argomentazioni coerenti e non illogiche, oltre che esaustive, richiama i vari elementi probatori a sostegno della pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato. In particolare, al momento dell'intervento dei carabinieri sul luogo del sinistro, il Cellucci è stato rinvenuto al lato della guida del veicolo che era posizionato al centro della strada ed i due accertamenti effettuati con l'alcoltest hanno dato esito positivo per un valore del tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/I (pag. 2 e 3).

Alla luce di quanto evidenziato e della circostanza che l'imputato non messo in dubbio la validità dello strumento utilizzato, la Corte, sulla base della logica valutazione del materiale probatorio esaminato, ha ritenuto dimostrata la responsabilità del Cellucci per il reato a lui ascritto. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716;

Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estens