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Ordinanza — n. 35347/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35347/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of reasoning was generic and did not specifically address the lower court's arguments. The appellant argued that generic mitigating circumstances and recidivism were not properly excluded, but the appellate court had already considered the defendant's criminal history and personal danger. The supreme court ruled that the lower court's reasoning was sufficient as it relied on established precedents and the defendant's extensive prior record to justify the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to confront the specific reasoning of the contested judgment, as the court may rely on the defendant's criminal history to determine the non-worthiness of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic appeal complaint lack of reasoning generic mitigating circumstances recidivism exclusion criminal history assessment inadmissible appeal personal danger evaluation risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
La Corte territoriale, dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, argomenta considerando l'assenza di elementi positivi da valutare al riguardo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 5, n. 38899 del 14/06/2019
Sul punto, questa Corte di legittimità ha affermato che non configura il vizio di illogicità della motivazione considerare i precedenti penali dell'imputato idonei a determinare un giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 38899 del 14/06/2019, Rv.
Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 1, n. 7152 del 12/11/2015
Sez. 1, n. 7152 del 12/11/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERCOLE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/08/1980 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Grosseto in data 28 novembre 2023, che aveva condannato Ercole Domenico alla pena di anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di furto e di danneggiamento (così riqualificato il delitto di tentato furto aggravato di cui al capo 2), ritenuti in continuazione tra loro.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata.

3. Il motivo proposto è generico e aspecifico, non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale, dopo aver richiamato la sentenza di primo grado, argomenta considerando l'assenza di elementi positivi da valutare al riguardo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01)1nonchè la negativa personalità dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali ( ben 18) a suo carico (pag. 4). Sul punto, questa Corte di legittimità ha affermato che non configura il vizio di illogicità della motivazione considerare i precedenti penali dell'imputato idonei a determinare un giudizio di non meritevolezza delle attenuanti generiche (Sez. 5, n. 38899 del 14/06/2019, Rv. 277118).

Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Quanto alla motivazione in ordine alla recidiva, la Corte ha lungamente argomentato in merito alla aumentata ed attuale pericolosità del reo, tale da ritenere sussistenti i presupposti per dichiarare la abitualità del reato ( pag. 5 della sentenza impugnata, cfr.

Sez. 1, n. 7152 del 12/11/2015, Rv. 266606 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 s