Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35346/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of valid criminal complaint due to missing punitive intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35346/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Cianci Biagio's appeal against a conviction for theft, rejecting his claim that the victims' reports lacked valid punitive intent. The lower court found that the victims explicitly signed documents as 'complainants' and requested prosecution, demonstrating clear punitive will beyond mere factual reporting. The Court affirmed that no sacral formulas are required for a valid complaint, ruling that such intent is evident from the explicit request to proceed with criminal proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 152 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal complaint is valid if the offended party manifests the will to pursue penal responsibility through factual reporting and explicit requests for prosecution, without requiring sacral formulas; ambiguous declarations must be interpreted favorably to the complainant.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal complaint validity punitive intent requirement denuncia querela distinction favor querelae principle inadmissible appeal theft prosecution sacral formulas caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 81 cod. pen.
Cianci Biagio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 81, 624, 625 n.2 e 7 cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.
Art. 7 cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011
Ove emergano situazioni di incertezza,le dichiarazioni della persona offesa vanno comunque interpretate alla luce del "favor querelae" (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv.
Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013
Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, Rv.
Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021
Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCI BIAGIO nato a CERIGNOLA il 20/07/1983 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cianci Biagio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 81, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen. A motivo del ricorso deduce la mancanza di valida querela, in quanto le denunce di furto presentate dalle persone offese Cusmai Mauro e Lobascio Luigi, marito della proprietaria dell'auto rubata Leo Teodora, non contenevano alcuna espressione di volontà di punire i responsabili del delitto. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, rilevando che le persone offese avevano proposto atti espressamente qualificati come " denuncia - querela", sottoscrivendoli come " querelante", avevano manifestato una chiara intenzione punitiva desumibile non solo dalle indicazioni fornite, utili alla individuazione del responsabili, ma anche dalla espressa richiesta di " procedere per i reati ravvisabili" nel fatti denunciati, implicante la volontà di perseguire gli autori del delitto.

Così decidendo i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini della validità di una querela non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. Ove emergano situazioni di incertezza,le dichiarazioni della persona offesa vanno comunque interpretate alla luce del "favor querelae" (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439 - 01;

Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, Rv. 258876 - 01; Sez. 2 - , n. 5193 del 05/12/2019 ; Rv. 277801 - 01; Sez. 5 -, n. 2665 del 12/10/2021, Rv. 282648 - 01; Sez. 4 - n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 - 01). Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 , del 13.6.2000), alla condanna dellia ricorrente al pagamento delle spese del procedimento - consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Consigliere estensore' DEPOSITATA Il Presidente