Cassation appeal dismissed as generic under procedural rules for sentencing agreement violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano for being generic and failing to meet specific procedural requirements. The appellant challenged the conditional suspension of a fine imposed under a prosecutor's agreement, alleging violations of law regarding the sanctioning treatment. The court rejected the appeal because it did not cite specific grounds required by the relevant criminal procedure articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible de plano if it is generic and does not cite specific grounds for violation of law or defect in reasoning as required by the statute.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARIDAG GAZI nato il 27/02/2000 avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16405/25 Saridag
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena nei termini dallo stesso richiesti con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla negata sospensione condizionale in relazione alla pena pecuniaria; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il