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Ordinanza — n. 35341/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35341/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant challenged a first-instance judgment regarding a specific crime, alleging a lack of examination of acquittal grounds and improper sentencing. The court rejected these claims as generic and outside the scope of permissible cassation grounds, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and does not cite specific grounds for cassation provided by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds cassation procedure lack of motivation procedural costs imputazione per reati di stupefacenti abbandono del procedimento per truffa sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
e al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHUEMHOKHAN STANLEY nato il 25/08/1990 avverso la sentenza del 28/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16375/25 Akhuemhokhan

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26