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Ordinanza — n. 35338/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaints and lack of evidence for necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35338/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal, claiming the necessity defense under Article 54 of the Penal Code, was rejected as consisting only of generic complaints. The court noted the absence of adequate documentation to prove the alleged state of necessity, which had already been properly evaluated and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal limited to generic complaints regarding the necessity defense, without new evidence or arguments, is inadmissible when the lower court has already thoroughly examined and rejected the claim.

Parole chiave

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necessity defense inadmissible appeal generic complaints lack of evidence Article 54 Penal Code court costs Cassa delle ammende stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, e in particolare alla pretesa sussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod.
Art. 385 cod. pen.
art. 54 cod. pen
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, e in particolare alla pretesa sussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOI LUCA nato a CAGLIARI il 30/08/1973 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16354/25 Boi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, e in particolare alla pretesa sussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., si limita a generiche doglianze, riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.là dove si da atto della mancanza di CuL,- idonea documentazione volta a dimostrare lo stato di necessità del ricorrente (v. p. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26