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Ordinanza — n. 35337/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35337/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35337/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO BENEDETTO nato a PALERMO il 05/12/1973 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16346/25 Santoro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, si limita a generiche censure e non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, là dove da' atto dei precedenti penali del ricorrente che denotano un'accresciuta capacità a delinquere e una maggiore pericolosità sociale (v. in particolare p. 3 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35337/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta, altresì, oltre che generico, riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ là dove si da atto della congruità della pena, commisurata alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (v. in particolare pp. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena sanzioni penali revisione della sentenza penale riscossione di pene pecuniarie sanzione sostitutiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO BENEDETTO nato a PALERMO il 05/12/1973 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16346/25 Santoro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, si limita a generiche censure e non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, là dove da' atto dei precedenti penali del ricorrente che denotano un'accresciuta capacità a delinquere e una maggiore pericolosità sociale (v. in particolare p. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta, altresì, oltre che generico, riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ là dove si da atto della congruità della pena, commisurata alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (v. in particolare pp. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso