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Ordinanza — n. 35336/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive regarding custody duty violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of custody duties and knowledge of a lien, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The court rejected the appeal because the arguments were generic, repetitive, and failed to provide new legal grounds beyond those previously dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive, and do not offer new arguments distinct from those already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure custody duty violation Cassation procedure azione di risarcimento danni da sequestro violazione dell'obbligo di mantenimento sequestrabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 334 cod. pen
16308/25 Picone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE ANGELO nato a PALERMO il 22/07/1987 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16308/25 Picone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato, risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, là dove si da atto della violazione dei doveri di custodia del bene e della pacifica conoscenza, da parte del ricorrente, del vincolo gravante sul medesimo (v. pp. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il