Cassation appeal dismissed as grounds were waived on appeal and facts supported original conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground relied upon was an express waiver made during the appellate proceedings. The appellant argued for a reclassification of the offense under Article 73, paragraph 5 of the relevant decree, claiming it constituted a minor offense. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was logically sound and that the parties had already agreed to the original sentencing framework under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal based on a ground expressly waived during the appellate phase is inadmissible, and the cassation court will not re-evaluate the legal qualification if the lower court's reasoning remains logically coherent and consistent with the parties' settlement.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALBI MOULAY SAID (CUI 03CBLE5) nato il 27/02/1986 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16306/25 Talbi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità), è proposto in relazione a motivo di appello oggetto di espressa rinuncia e che, per contro, la sentenza impugnata espone, con motivazione priva di fratture logiche i criteri adottati per inquadrare giuridicamente il fatto nell'ipotesi di cui al comma 1 del d.P.R. cit., avendo del resto recepito, in relazione alla pena, l'accordo formulato dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i