Ordinanza — n. 35334/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARI PASQUALINO nato a SIRACUSA il 29/04/1988 avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16289/25 Di Mari E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35334/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 16289/25 Di Mari E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARI PASQUALINO nato a SIRACUSA il 29/04/1988 avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16289/25 Di Mari
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0