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Ordinanza — n. 35334/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35334/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35334/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARI PASQUALINO nato a SIRACUSA il 29/04/1988 avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16289/25 Di Mari E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35334/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 16289/25 Di Mari E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0

Parole chiave

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motivi di cassazione abbandono del procedimento penale rinuncia alla motivazione disdetta in periodo di prova remissione della pena licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARI PASQUALINO nato a SIRACUSA il 29/04/1988 avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16289/25 Di Mari

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0