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Ordinanza — n. 35332/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, rejecting claims of prescription and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription due to recidiva shifting the timeline and challenged the sentence's excessiveness. The court rejected these claims as lacking specificity and failing to engage with the lower court's detailed reasoning on recidiva and sentencing congruity.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 363-bis c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds lack specificity and fail to engage with the substantive reasoning of the lower court regarding recidiva and sentencing.

Parole chiave

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drug trafficking conviction prescription period recidiva excessive sentencing appeal inadmissible appeal Cassation procedure recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
16266/25 Nfissi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NFISSI BASSEM nato il 12/01/1981 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16266/25 Nfissi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla assenta intervenuta prescrizione per alcune condotte contestate, risulta manifestamente infondato oltre che privo di specificità iin quanto non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale apparato argomentativo, là dove da/atto del riconoscimento della recidiva che sposta il termine prescrizionale in avanti (v. p. 11 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito/ che hanno evidenziato la presenza di un precedente grave e specifico indicativo di una maggiore colpevolezza (v. p. 11 della sentenza impugnata); Rilevato, infine, che il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale la quale ha valorizzato la congruità della pena irrogata, tenuto conto sia degli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa, sia della gravità della condotta accertata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de