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Ordinanza — n. 35329/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate obvious error in sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formal procedural steps, ruling de plano on the merits. The appellant challenged a reduced sentence agreed upon by both parties, arguing for violations of law regarding acquittal grounds and excessive punishment. The court held that such agreements are binding and reviewable only for immediate, obvious errors unrelated to the original charges.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Sentencing agreements reached under Art. 599-bis c.p.p. are binding on the parties, and cassation appeals are inadmissible unless the legal qualification is immediately and obviously eccentric to the charges.

Parole chiave

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sentencing agreement cassation inadmissibility de plano decision Art. 599-bis c.p.p. binding settlement commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQARAJ ADRIATIK nato il 27/04/1974 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16222/25 Becoraj

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai motivi di appello, ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa; che il ricorrente denuncia plurimi motivi relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alla eccessività del trattamento sanzionatorio e alla erronea qualificazione giuridica del fatto; che è orientamento consolidato dì questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così