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Ordinanza — n. 35328/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing and failure to meet formal filing requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of procedural standing and failure to comply with mandatory filing formalities. The appellant, represented by a non-specialized lawyer, argued for a dismissal based on a non-existent settlement agreement, while the court found no evidence of such a request in the appellate record. Consequently, the court ruled that the appeal was improperly filed by an unauthorized representative and lacked the necessary legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed by a person lacking standing or if the filing agent fails to hold a specific mandate and be registered in the special barroll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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lack of standing special defense mandate inadmissible appeal procedural formalities unauthorized representation motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevato inoltre il difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto d.-persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADILI JESSER nato il 29/01/2003 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 91L • N. 16218/25 Adili OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., in relazione alla asserita definizione del giudizio mediante concordato in appello ex art. 599-bis con conseguente rinuncia dei motivi, risulta manifestamente infondato atteso che, come si evince dall'atto di appello e dal verbale dell'udienza, non risulta essere stata avanzata alcuna richiesta di concordato, né vi è stata rinunzia ai motivi di appello;

Rilevato inoltre il difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto d.-persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso