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Ordinanza — n. 35327/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35327/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for drug-related offenses, arguing regarding legal violations, mitigating circumstances, and recidivism. The court rejected these claims as they lacked specificity, failed to address the lower court's reasoning, or contradicted established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding the evaluation of evidence or the application of sentencing rules without concrete arguments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity drug offenses conviction recidivism application mitigating circumstances court costs award Cassation procedure circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
16207/25 Franco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO VINCENZO nato a PAN NARANO il 22/10/1947 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; Y93 N. 16207/25 Franco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato l'assenza di elementi positivi per il loro riconoscimento, nonché il comportamento negativo dell'imputato; Ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, risulta aspecifico, avendo í giudici di merito affrontato la questione con motivazione logica e coerente, evidenziando la sussistenza di numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, tali da escludere la natura occasionale del fatto e configurare, semmai, un consolidato modus vivendi dell'imputato (v. p. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così