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Ordinanza — n. 35326/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specificity regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35326/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found these complaints lacked specific factual grounding. The court ruled that the first-instance judgment was logical, coherent, and had already considered all positive elements to grant a proportional sentence reduction.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic criticisms without specific arguments, as the lower court's reasoning was already logical, coherent, and based on a full assessment of positive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of specificity sentencing mitigation Court of Cassazione attenuazione della pena condono delle spese procedurali esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
16204/25 Troncon OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCON STEFANO (CUI 00YP6OP) nato a PADOVA il 17/01/1980 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16204/25 Troncon OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, si limita a generiche censure e risulta privo di specificità alla luce della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che da/atto di come il giudice di primo grado abbia considerato tutti gli elementi positivi in favore del ricorrente, tenendo conto della gravità del reat ,pérvenendo a una congrua diminuzione di pena (v. pp. 3-4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/