Cassation appeal dismissed for lack of specific critical arguments against first-instance court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific critical arguments against the first-instance judgment. The appellant's defense merely recited legal norms without explicitly refuting the factual or legal grounds used by the lower court to establish liability and sentencing. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for specific motivation required by Supreme Court precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: An appeal or cassation petition is inadmissible if it lacks specific critical arguments against the reasoning of the contested decision, as the burden of specificity must be proportional to the specificity of the grounds presented in the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMAH KINGSLEY nato il 27/08/1992 avverso l'ordinanza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N.16202/25 Amah OSSERVA Visti gli atti e l'ordinanza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché - a suo avviso - l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata sia in punto di affermazione di responsabilità che di dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d