Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking facts and misapplying exclusion grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for drug trafficking and the rejection of a statutory exclusion from punishment. The court ruled that the first ground was an impermissible factual attack and the second lacked specificity regarding the judge's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 co. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, n. 1 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they consist solely in complaints regarding facts, requests for a different reconstruction of criminal events, or lack of specificity in alleging legal violations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELLOTTI ANTONIO nato a CALVIZZANO il 29/04/1971 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16192/25 Angellotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co.5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi dì ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato non è consentito in sede di legittimità, perché si risolve in doglianze in punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito. che hanno ritenuto attendibile la versione dei fatti resa da Malavolti, persona a cui è stata ceduta la sostanza stupefacente, (v. pp. 3 - 4 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità/ in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito, che hanno escluso l'applicabilità dell'istituto alla luce dei molteplici precedenti penali del ricorrente e della protratta durata della condotta delittuosa (v. p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec