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Ordinanza — n. 35319/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and repetition of already examined arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 336 and 635 of the Penal Code, arguing for omitted recidivism exclusion and excessive sentencing. The court rejected these claims as lacking specificity and merely repeating arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and n. 2 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds lack specificity by failing to contrast with the lower court's reasoning or when they are merely repetitive of arguments already fully examined and dismissed.

Parole chiave

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lack of specificity repetitive arguments inadmissible appeal recidivism exclusion excessive sentencing motivi di cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) and n. 2 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENTIERO ANTONIO nato a POMPEI il 10/02/1981 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16175/25 Sentiero OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito là dove si rappresenta che la commissione dei reati in parola è sintomatica di una íngravescente pericolosità e di una marcata volontà a delinquere (v. p. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato che, altresì, il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la eccessività del trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito dal momento che la sentenza sottolinea l'assenza di elementi valutabile a favore del ricorrente , nonché la congruità della pena, computata tenuto conto di tutti gli elementi valutati nel caso concreto (v. p. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis