Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35317/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints lacking specific factual or legal arguments supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35317/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Aloum Outmane, challenged a lower court's conviction and sentencing severity with vague complaints. The court rejected these arguments as generic and insufficient because they failed to provide specific factual data or legal reasoning to support the claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are totally generic, limited to mere assertions, and do not measure against the appellate court's reasoned findings or propose specific requests supported by legal and factual grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances lack of specific arguments procedural dismissal Cassation requirements bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOUM OUTMANE nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16164/25 Album OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla formulazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il