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Ordinanza — n. 35312/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of prescription due to established recidivism preventing time bar maturity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime had prescribed, but the court found this claim unfounded because prior convictions established recidivism. Consequently, the statutory time limits for prescription were deemed not to have matured, preventing the defense from succeeding.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: Recidivism prevents the maturity of prescription terms, thereby invalidating the defense of time bar in criminal appeals.

Parole chiave

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criminal prescription recidivism rules time bar maturity appeal inadmissibility statutory limitations reiterazione di reati penali riduzione della pena restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMI MAURIZIO nato a PIACENZA il 20/03/1957 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16143/25 Cammi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 189 co. 6 C.d.S.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, concernente la pretesa intervenuta prescrizione del reato, risulta essere manifestamente infondato atteso che, essendo stata ritenuta la recidiva reiterata, ancorché considerata equivalente alle circostanze attenuanti generiche, i termini non sono maturati;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0