Cassation court dismisses appeals against conviction for drug trafficking, rejecting arguments on recidivism and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Gasmi and Abdelli Mohammed inadmissible. The court found the first argument regarding recidivism repetitive, as lower courts had already properly assessed prior convictions showing persistent insensitivity. The second argument concerning sentencing mitigation was deemed generic and lacking specificity, failing to address the court's correct reasoning on the quantity of drugs and economic profit. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, n. 1, o. 1, p. 1, q. 1, r. 1, s. 1, t. 1, u. 1, v. 1, w. 1, x. 1, y. 1, z. 1 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990: Appeals are inadmissible when they merely repeat arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning, or when they lack the necessary specificity to challenge the lower court's factual and legal assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GASMI ALI nato il 24/04/1984 ABDELLI MOHAMED nato il 31/03/1982 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16139/25 Gasmi + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui Gasmi censura la mancata disapplicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito i quali danno atto delle precedenti condanne, ritenute espressive di una persistente insensibilità ai moniti rappresentati dalle precedenti vicende giudiziarie (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni della Corte territoriale che ha evidenziato il quantitativo idoneo alla preparazione di numerose dosi singole e dunque a un profitto economico incompatibile con la speciale tenuità (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec