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Ordinanza — n. 35310/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding excessive sentencing in a drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35310/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific arguments regarding the excessiveness of the sentence. The appellant challenged the lower court's decision on drug trafficking, but the court found the appeal failed to contrast its claims with the correct legal reasoning used by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, co. 1, c.p.p.; Art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990: An appeal against a sentence for excessive punishment is inadmissible if it lacks specificity and fails to provide concrete arguments contrasting the lower court's reasoning with the appellant's claims.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing excessive punishment appeal lack of specificity Cassation inadmissibility procedural costs fine modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366, co. 1, c.p.p.
Art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990
16134/25 Gjyzeli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, riguardanW l'eccessività del , -1•,,i,,.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJYZELI ARTAN nato il 15/11/1975 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; Pf N. 16134/25 Gjyzeli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, riguardanW l'eccessività del , -1•,,i,,. ) trattamento sanzionatorio, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale , la quale ha valorizzato la congruità della pena irrogata, tenuto conto sia degli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa, sia della gravità della condotta accertata;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il