Cassation court dismisses appeal regarding renewal of trial proceedings filed after statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the request to renew the trial proceedings was improperly rejected because it was filed after the deadline set by Article 585, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this argument was unfounded because the appellate judge has the authority to order a renewal of proceedings ex officio under Article 603 of the same code, regardless of party requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 603, cod. proc. pen.: The appeal alleging violation of law regarding the rejection of a request for renewal of trial proceedings after the statutory deadline is inadmissible because the appellate judge may order such renewal ex officio, rendering the party's timing objection irrelevant.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORTINO GIUSEPPE nato a RIBERA il 07/03/1984 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16133/25 Sortino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all'accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dalla Procura Generale oltre i termini di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., il giudice di appello può disporre la rinnovazione dell'istruzione anche d'ufficio, a prescindere dalle richieste di parte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il