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Ordinanza — n. 35308/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints not meeting legal standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred regarding subjective intent and the objective elements of the crime, but these were dismissed as mere complaints lacking evidentiary substance. The court held that such arguments do not constitute valid grounds for cassation review when the first instance judgment is supported by a comprehensive and logical evidentiary assessment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on mere complaints regarding factual reconstruction without engaging with the evidence and reasoning of the lower court are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints factual reconstruction cassation review evidentiary assessment subjective intent objective elements affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 582 cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, riguardante la sussistenza della responsabilità del reato di cui all'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABANTI MIRCO nato a BOLOGNA il 06/03/2002 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16129/25 Labanti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza ìmpugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 9 settembre 2025; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, relativo alla asserita contraddittorietà circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo alla luce del riconosciuto vizio parziale di mente non si misura con le argomentazioni della Cotte, ove si rappresenta la logica compatibilità del vizio parziale di mente con il dolo, attesa l'autonomia concettuale tra la diminuente (che attiene alla formazione della volontà) e l'intensità del dolo, (che riguarda il momento in cui la volontà si manifesta (v. pag. 7);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, riguardante la sussistenza della responsabilità del reato di cui all'art. 582 cod. pen. per mancanza dell'elemento oggettivo, pur esso ribadito con la memoria citata, non è consentito in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto dirette a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 8 là dove si dà atto della riduzione della funzionalità dei braccio, esorbitante rispetto al reato di mere percosse);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, parimenti rafforzato con la memoria di cui sopra, concernente l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito i quali danno v N atto dell'idoneità della pena commisurata alla gravità della condotta e in assenza di ulteriori elementi da valutare positivamente (v. p. 8 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend