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Ordinanza — n. 35307/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning when lower court clearly established criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35307/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the first-instance judgment lacked sufficient reasoning regarding criminal responsibility, but the court found these criticisms too generic. The court determined that the lower court had already provided a clear and logical analysis of the evidence proving the defendant's guilt.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b, c.p.p.: An appeal based on a generic lack of reasoning is inadmissible when the lower court has already provided a specific and logical analysis of the evidence establishing criminal liability.

Parole chiave

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lack of reasoning generic criticism criminal liability inadmissible appeal evidence analysis bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. b, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16128/25 Debarre OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato, si limita a generiche censure e non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo là dove, riprendendo la motivazione della sentenza di primo grado, dà atto delle emergenze probatorie da cui emerge in maniera univoca la penale responsabilità dell'imputato (v. p. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26