Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning when lower court clearly established criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the first-instance judgment lacked sufficient reasoning regarding criminal responsibility, but the court found these criticisms too generic. The court determined that the lower court had already provided a clear and logical analysis of the evidence proving the defendant's guilt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b, c.p.p.: An appeal based on a generic lack of reasoning is inadmissible when the lower court has already provided a specific and logical analysis of the evidence establishing criminal liability.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16128/25 Debarre OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato, si limita a generiche censure e non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo là dove, riprendendo la motivazione della sentenza di primo grado, dà atto delle emergenze probatorie da cui emerge in maniera univoca la penale responsabilità dell'imputato (v. p. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26