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Ordinanza — n. 35306/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35306/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a criminal conviction for generic sentencing and fine quantification, but the court found the arguments lacked specificity and merely repeated issues already resolved by the lower court. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to provide new, concrete legal grounds to justify a change in the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in new legal arguments; generic criticisms of the lower court's reasoning without distinct legal grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure criminal sentencing lack of specificity procedural costs pena pecuniaria sospesa sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
artt. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAJDOUB TARIK nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16125/25 E! Majdoub OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, si limita a generiche censure e risulta privo di specificità alla luce della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la congruità della pena, alla luce della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dei due precedenti penali specifici, nonché dell'intensità del dolo e dell'assenza di resipiscenza;

Rilevato che, altresì, il secondo motivo di ricorso, concernente la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva, risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito là dove si dà atto che la pena così determinata è semmai troppo mite (anche in relazione alle condizioni economiche del ricorrente) e non modificabile alla luce del divieto di reformatio in peius; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec