Cassation court dismisses appeal as generic complaints lack specificity regarding the criminal conduct alleged.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's description of the criminal conduct was too generic and indeterminate. The court rejected this claim, noting that the territorial court had clearly identified the specific offensive expressions and acts of violence directed at the public official.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A criminal appeal based on the alleged generality or indeterminacy of the described conduct is inadmissible if the lower court has specifically identified the offensive expressions and violent acts constituting the crime.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOSBAH MOEZ nato il 01/07/1981 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16123/25 Ben Mosbah OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato contestato, lamentando la genericità e l'asserita indeterminatezza della condotta incriminata, si risolve in doglianze generiche e prive di specificità, atteso che la Corte territoriale ha puntualmente individuato la condotta ascritta al ricorrente, consistita tanto in espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale quanto in un atto di violenza nei confronti dello stesso (v. p. 3-4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il