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Ordinanza — n. 35304/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Berisa Alex against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant challenged the conviction for insult under Article 341-bis of the Penal Code, arguing the lower court erred in fact-finding regarding the context of the offensive statements. The court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction with the factual assessment, which were not supported by manifestly illogical reasoning from the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 341-bis c.p.: Appeals based solely on factual disputes or requests for alternative fact evaluation without manifestly illogical reasoning by the lower court are inadmissible in proceedings for legal merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaint insult criminal charge legal merit review Cassation procedure oltraggio alla corte ingiuria espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 341-bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISA ALEX nato il 13/07/1999 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16115/25 Berisa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure attinenti alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 34I-bis cod. pen., dedotte nell'unico motivo di ricorso, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2-3); basti sottolineare che le frasi oltraggiose sono state pronunciate alla presenza del proprietario e del cliente ove si era svolta la vicenda;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i