Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of specific grounds and excessive penalty arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a re-evaluation of evidence and the claim of excessive sentencing. The appellant argued for a justification under Article 393-bis of the Penal Code and questioned the proportionality of the penalty, but the Court found these arguments generic and lacking specificity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 582 cod. pen.; The appeal must be dismissed if the grounds for re-evaluation of evidence are generic and the claim of excessive penalty lacks specific factual support to demonstrate a violation of the principle of proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNAUTU ILIE DANIEL nato il 12/09/2003 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16093/25 Arnautu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni della parte civile; Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, concernente il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, si palesa generico oltre che privo di specificità alla luce della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la congruità della pena, computata tenuto conto della gravità della condotta e dell'aumento previsto per la continuazione con il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (v. p. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così