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Ordinanza — n. 35302/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prison cells are not public places for criminal law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that prison cells do not qualify as public places under Article 341-bis of the Penal Code, but the lower court had already addressed this. The court ruled that established jurisprudence consistently treats prison cells as public places for the application of this specific criminal law provision.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; The court holds that prison cells and penitentiary environments are legally considered public places for the application of the criminal offense defined in Article 341-bis of the Penal Code.

Parole chiave

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prison cells public place Article 341-bis Penal Code criminal law application penitentiary jurisprudence appeal inadmissibility public place definition Italian criminal procedure regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
16090/25 Ben Mosbah OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
16090/25 Ben Mosbah OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOSBAH MOEZ nato il 01/07/1981 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16090/25 Ben Mosbah OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata definizione di «luogo pubblico o aperto al pubblico», risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito nella motivazione della sentenza impugnata, là dove si dà atto di come, per costante giurisprudenza, la cella e gli ambienti penitenziari siano da considerarsi luoghi aperti al pubblico ai fini dell'applicazione della legge penale (v. p. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i