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Ordinanza — n. 35301/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments regarding first-instance criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments against the first-instance judgment. The appellant's defense merely cited legal norms without critically engaging with the factual reasoning or sentencing justification provided by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement for explicit and reasoned criticism of the lower court's decisions.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal or cassation petition is inadmissible if it lacks specific arguments, as the appellant must explicitly critique the factual or legal grounds of the challenged decision with a real critical link.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific arguments critical engagement required sentencing justification review procedural defect appeal allegazione motivata motivazione del mutamento giurisprudenza difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
16081/25 Fullè OSSERVA Visti gli atti e l'ordinanza impugnata (declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello in relazione alla condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
16081/25 Fullè OSSERVA Visti gli atti e l'ordinanza impugnata (declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello in relazione alla condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE' SOUHEL nato a MANTOVA il 30/01/1997 avverso l'ordinanza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16081/25 Fullè OSSERVA Visti gli atti e l'ordinanza impugnata (declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello in relazione alla condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge perché - a suo avviso - l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata sia in punto di affermazione di responsabilità che di dosimetria della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de