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Ordinanza — n. 35299/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for recidivism as arguments are unsupported.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Osoba Idemudia Stephen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the criminal sentence for recidivism under Article 73 of DPR 309/1990, arguing for a lighter sanction. The court rejected these claims because the first-instance judgment provided sufficient and logical reasoning regarding the punitive treatment and adequately addressed the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 73, co. 1 d.P.R. 309/1990; An appeal against a criminal sentence for recidivism is inadmissible if the first-instance judgment offers sufficient and non-illogical motivation for the punitive treatment and adequately examines the defense's submissions.

Parole chiave

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recidivism sentencing Corte di Cassazione inadmissible appeal DPR 309/1990 punitive treatment manifestly unfounded court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 1 d.P.R. 309/1990
16056/25 Osoba OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSOBA IDEMUDIA STEPHEN ( CUI 04R3WEV ) nato il 02/05/1988 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 16056/25 Osoba OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1 d.P.R. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva) sono manifestamente infondate, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26